European Journal of Multidisciplinary Studies
Volume 9, 2023 · ISSN 2414-8377 (Print) · ISSN 2414-8385 (Online)
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Labour Law of E.U. About the Free Circolation: A Comment on Recent Discussion According to Most Relevant Pronunciations of Justice Court
Industrial Relations – University ‘’Alma mater studiorum’’ of Bologna (Italy); Guest Professor at Faculty Fastip – “Aleksandër Moisiu” Universiteti i Durrësit (Albania); C.M. (Fellow) at Faculty of Law - University “Ippocratica Civitas” of Salerno (Italy)
prof.antonioboccia@gmail.com
Submitted: 2023-04-28 · Accepted: 2023-07-28 · Published: 2023-08-28
DOI: 10.26417/ejis.v2i1.p53-59
Abstract
Today, into Shengen’s area, some of the european countries -among which the Austrian Republic- because of illegal immigration and because of the terrorist attacks too, decide for the temporany national frontier closing: directly between the same countries that build up the European Union. If it happens, in this period, it would mean also the unavoidable restriction of the working rights among the european citizens. But what did represent and does represent the freedom of circulation among the workers in the law Community system? Naturally there will be a law discussion about: in this occasion we try to give an aswer to this question, according to the right, but -above all- let’s try to bring back the discussion on a line of law correctness, according to the recent decisions of the European Court of Justice that set limits to the topic.
Keywords: Labour Law of E.U., Free Circolation, Justice Court
1.Il Principio Di Libera Circolazione Delle Persone
Nel diritto comunitario, com’è noto, le normative che regolano la circolazione delle persone all’interno del territorio dell’ Unione Europea costituiscono uno dei capitoli più rilevanti e significativi.
La libera circolazione dei cittadini della U.E. ha una sua propria caratterizzazione, prettamente economica, che tuttavia pare essere funzionale soprattutto al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di politica sociale. Invero il diritto alla libera circolazione (dei lavoratori) è finalizzato alla costituzione di un unico mercato del lavoro su scala europea: per tale motivo a tutte le persone che lavorano all’interno del’Unione, proprio in quanto soggetti economici, deve essere assicurata la piena libertà di spostamento tra i vari Stati-membro che costituiscono la Comunità: siano essi lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o persone giuridiche (1).
In particolare, sul punto, si è osservato che la libertà dei lavoratori ha implicato la abolizione di qualsivoglia forma di discriminazione ab origine basata sulla nazionalità delle persone, con riguardo al diritto di ingresso nel territorio comunitario, all’accesso al lavoro, alle condizioni, al soggiorno ed al diritto di mantenervi la propria residenza (2).
Per l’effetto, quindi, l’esigenza di favorire la mobilità intra-comunitaria dei lavoratori ha superato i criteri (obsoleti) basati sulla nazionalità, interni ai sigoli Stati-membro: non a caso si sono succedute nel tempo una serie di norme di attuazione, a partire dal 1961, e la stessa Corte di Giustizia ha avuto modo di pronunciarsi più volte sull’argomento. (3)
Nel campo di applicazione delle normative sulla libertà di circolazione rientrano anche i componenti della famiglia del lavoratore (il coniuge e i discendenti che siano minori di anni ventuno): tuttavia c’è da dire che il diritto di soggiorno dei familiari non costituisce un diritto autonomo, bensì è naturalmente collegato alla circostanza che il lavoratore abbia già esercitato il suo proprio diritto di libera circolazione e che disponga di un alloggio. (4)
In patica l’esistenza di un mercato del lavoro comunitario permette che lavoratori e datori di lavoro possano scambiare in piena libertà le domande e le offerte di impiego, dando esecuzione ai contratti di lavoro conclusi. (5)
Quanto ai contenuti del diritto medesimo, esso si estrinseca innanzitutto nella parità di accesso ai posti di lavoro disponibili in ciascuno dei Paesi-membro della UE, ed è identificabile nella garanzia della parità di trattamento nell’accesso all’impiego tra lavoratori nazionali e lavoratori che provengono da altri stati comunitari. (6)
In buona sostanza la garanzia di parità di trattamento trova fondamento nella impossibilità di far dipendere la assunzione del lavoratore a criteri discriminatori in ragione della sua nazionalità. (7)
In effetti il divieto di discriminazione, a contrario, rappresenta un autentico limite giuridico sia per i comportamenti dei poteri pubblici, sia per la autonomia dei privati: sicchè le clausole discriminatorie che siano contenute in norme, o contratti (individuali e/o collettivi), sono da considerarsi radicalmente nulle. (8)
Ovviamente la libera circolazione può essere parzialmente limitata dalla (legittima) richiesta di attestati di qualificazione professionale, poiché le regole per il rilascio di tali attestazioni risultano ancora essere diverse nei vari Stati-membro, in prevalenza per ciò che riguarda i lavoratori autonomi. (9)
2. La Libera Circolazione Dei Lavoratori
Sempre in ordine al contenuto del diritto in esame e sulla base del diritto alla libertà di circolazione di chi lavora, il principio di parità di trattamento del lavoratore costituisce, evidentemente, una parte integrante del diritto di libera circolazione: trattasi di una garanzia di carattere generale – la quale inerisce alle condizioni di lavoro e che deve trovare puntuale applicazione in relazione a tutta la materia lavoristica - su cui, peraltro, si è più volte soffermata la Corte di Giustizia. (10)
Il principio di parità gode comunque di un’ampia valenza protettiva: non a caso tale garanzia è funzionale sia alla integrazione dei lavoratori migranti che alla tutela degli stessi cittadini del paese di accoglienza. (11)
Ciò detto, si osserva quanto segue: il principio di libera circolazione non può che implicare il diritto a spostarsi liberamente nel territorio degli stati-membro e, quindi, il diritto del lavoratore a lasciare il proprio territorio nazionale, onde accedere ad una attività lavorativa in un altro paese comunitario. Quanto alle formalità, esso sarà applicabile semplicemente con la presentazione di un documento di identità, senza il rilascio di alcun visto di uscita: detta facoltà coincide con il diritto di ingresso del lavoratore migrante in ognuno dei paesi della UE, che non è condizionabile da alcuna forma di visto di ingresso. (12)
Altresì, la libertà di circolazione del lavoratore si concretizza nel diritto di soggiornare senza il rilascio di alcun permesso costitutivo del diritto. (13) Accanto a tale diritto esiste la ulteriore facoltà, esercitabile dopo la cessazione dell’attività lavorativa, di continuare a risiedere sul territorio dello stato ove è stata esercitata l’ attività lavorativa, sempre ricorrendo determinate condizioni di durata del lavoro. (14)
Infine, quanto alle residue limitazioni legali che sono, ad oggi, ancora poste alla libertà di circolazione dei lavoratori, giova ricordare che sussistono ancora due limiti: un primo, di carattere meramente residuale, che riguarda l’accesso dei lavoratori extra-nazionali all’impiego pubblico nelle amministrazioni dei singoli stati-membro (limite che, occorre dire, si va riducendo sempre più, sia grazie alle direttive di coordinamento in materia, sia alla luce delle numerose pronunce della Corte).
Ovviamente sussiste anche un altro -ed ulteriore- limite: il quale concerne, invece, le ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, ovvero di sanità pubblica, su cui conviene soffermarsi alla fine del presente articolo.
Dunque è facile notare che, quanto all’oggetto del divieto, esso non può che riguardare i singoli provvedimenti, adottati in casi eccezionali da uno (o più) stati-membro, relativamente al limite di ingresso sul territorio nazionale, o alla espulsione di soggetti dal territorio medesimo (16).
Ovviamente non possono sussistere mere ragioni di carattere economico, ma solo motivazioni gravi che riguardino minacce all’ordine pubblico, alla sicurezza, o per la sanità e l’igiene: anzi, a tal proposito, l’Unione sta cercando di armonizzare i vari criteri nazionali, ancora oggi non uniformi, pur restando fermo - in capo alle competenti autorità nazionali - un certo potere discrezionale, con riferimento, in particolare, alla procedura di espulsione. (17)
3. La Libera Circolazione Di Servizi
A completamento della materia che ci occupa, si deve sottolineare che il Trattato sul funzionamento della Unione, nell'evidente intento di assicurare la piena mobilità dei fattori produttivi in senso ampio, con gli articoli 56-62 TCE prevede, inoltre, la libera prestazione e circolazione dei servizi: questa costituisce, in un certo senso, il pieno completamento del diritto alla libera circolazione dei lavoratori.
In effetti per “servizi” devono intendersi, secondo l'art. 57 TFUE, «le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone». Tali prestazioni comprendono attività di carattere industriale, commerciale, artigiane e, infine, le libere professioni. (18)
L’art. 56 TFUE, rispetto all'esercizio dei servizi, peraltro, prevede il divieto di restrizioni nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Unione che non sia quello del destinatario della prestazione.
In secondo luogo, con l'art. 57 paragr. 2 TFUE, è previsto che per il prestatore (il quale, a titolo temporaneo, eserciti la propria attività in un paese diverso da quello di origine) il pieno diritto di esercitare la propria attività «alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini». (20)
La libera prestazione dei servizi non può che comporsi - analogamente alla libera circolazione dei lavoratori subordinati e al diritto di stabilimento - sia del diritto di accesso all'attività che del diritto al trattamento nazionale: ma, mentre il primo diritto presuppone l'esercizio continuo e permanente di un attività in un altro Stato membro, la libera prestazione dei servizi riguarda anche un esercizio solo temporaneo e occasionale di un'attività non salariata (all’interno di ognuno degli Stati-membro).
Come per il diritto al libero stabilimento, anche nella libera prestazione dei servizi sono in primo luogo vietate le discriminazioni ‘‘dirette’’, ossia quei casi in cui la normativa nazionale prevede espressamente un trattamento diverso e meno favorevole per i liberi prestatori rispetto a quello applicabile ai soggetti stabiliti (come nel caso della norma francese, che vietava ai soli medici stabiliti in altri Stati di visitare più di un paziente per un periodo complessivo di due giorni).
Naturalmente è fatto divieto anche delle discriminazioni ‘‘indirette’’ (dette anche ‘‘occulte’’): ossia, per meglio dire, è vietata qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, sebbene basata su criteri in apparenza neutri, nella vita pratica vada a produrre lo stesso identico risultato discriminante.
Il principio è stato affermato, ad esempio con riferimento alla normativa italiana, in materia di concessione di lavori pubblici che, per quanto riguarda i subappalti, accordava la preferenza alle imprese che svolgevano la loro attività prevalentemente nel territorio della Regione interessata dai lavori (21).
Sono, infine, vietate le discriminazioni ‘’materiali’’, cioè quelle che derivano dall'assimilazione della situazione del prestatore di servizi straniero a quella del prestatore nazionale rispetto a requisiti che risultano per il cittadino di uno Stato membro più difficili da acquisire (come nel caso delle normative professionali, in cui lo Stato, imponendo ai liberi prestatori la risposta a requisiti previsti dalla normativa nazionale, non tiene conto del fatto che tali soggetti sono già tenuti a rispettare i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività nello Stato di stabilimento) .
Si noti che, come già osservato in tema di diritto di stabilimento, mediante una giurisprudenza ormai consolidata la Corte ha assunto -nei confronti delle discriminazioni indirette o materiali alla libera prestazione dei servizi- un approccio diverso, che non si limita ad accertare l’esistenza di una discriminazione, quanto piuttosto verifica se sussiste un ostacolo alla libera circolazione dei servizi (22).
Sicchè il principio del trattamento nazionale, che è stato sancito all'art. 57, terzo comma TFUE, non può e non deve essere inteso nel senso restrittivo della necessità della applicazione integrale della disciplina nazionale alle attività di carattere temporaneo, che siano esercitate da imprese stabilite in altri Stati: invero, piuttosto, la libera prestazione dei servizi, come del resto quella dei lavoratori -in quanto principio fondamentale sancito dal Trattato- potrà essere limitata sempre e solo da normative di carattere temporaneo che siano giustificate dal pubblico interesse e che siano rese obbligatorie per tutte le persone e le imprese che esercitano la propria attività sul territorio di tale Stato.
Indicazioni Bibliografiche
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Commenti Sulla Giurisprudenza Della Corte Europea DI Giustizia
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